Il termine di prescrizione per le sanzioni amministrative – da non confondere con il termine di notifica o la decadenza – è di cinque anni dalla notifica del verbale.
Quando si riceve una multa per via di un’infrazione del Codice della Strada, il sanzionato ha a disposizione un determinato lasso di tempo per provvedere al pagamento – a meno che non si decida di procedere con la contestazione. In caso di pagamento anticipato (in genere cinque giorni), è prevista una decurtazione della cifra totale da pagare. Talvolta può capitare, però, che ci si dimentichi di pagare la multa per tempo. In casi del genere può scattare la cosiddetta ‘prescrizione‘; di seguito, vediamo di cosa si tratta.
Qual è il termine di prescrizione multe
In parole povere, la prescrizione è una specie di scadenza, ovvero il termine oltre il quale il creditore non può più esigere il pagamento della sanzione.
Secondo quanto stabilito dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981, le sanzioni amministrative – comprese quelle relative alle infrazioni al codice stradale – cadono in prescrizione dopo cinque anni. Il termine decorre a partire dal giorno della notifica del verbale, cioè dal giorno in cui si riceve la multa a casa per posta, oppure a partire da quello in cui c’è stata la contestazione immediata dell’infrazione sul posto. Nel conteggio dei cinque anni non va calcolato il primo giorno (quello della notifica per posta o a mano) ma va incluso l’ultimo giorno, terminato il quale la multa cade in prescrizione. Trascorsi i cinque anni, la pubblica amministrazione non ha più il diritto di esigere il pagamento della multa.
Il termine di prescrizione viene interrotto nel momento in cui chi deve ricevere il pagamento della sanzione esercita il proprio diritto. In altri termini, ogni qual volta al soggetto sanzionato viene inviato un sollecito di pagamento, una notifica di pignoramento, un preavviso di fermo o una cartella esattoriale, il conteggio del periodo di prescrizione si azzera e riparte da capo. Per cui, se per esempio, dopo cinque mesi dalla notifica di una multa, questa non risulta pagata e il destinatario della sanzione riceve un sollecito di pagamento, questi dovrà attendere cinque anni dal giorno di notifica del sollecito affinché la sanzione vada in prescrizione.
La Legge Finanziaria del 2008 ha ulteriormente aggiornato la normativa relativa alla prescrizione multe, stabilendo che “a decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo“. Ciò non modifica il termine quinquennale di prescrizione ma introduce un onere di notificazione della cartella esattoriale.
L’integrazione normativa di cui sopra è strettamente collegata alla cosiddetta decadenza multe. Si tratta di una casistica differente rispetto alla prescrizione vera e propria. In pratica, quando un ente della pubblica amministrazione non riceve il pagamento di una sanzione da parte del trasgressore può scegliere di incaricare un agente per la riscossione coattiva del credito. Questo atto di delega si indica in gergo tecnico come ‘iscrizione al ruolo del credito’. Dall’iscrizione al ruolo alla notifica della cartella di pagamento non possono passare più di due anni; in caso contrario, la multa decade. Il termine di decorrenza è la data riportata sulla cartella esattoriale.
Il termine di notifica delle multe
Come detto, a partire dal giorno della notifica del verbale decorre il termine di prescrizione di multa non pagata. È importante non confonderli, poiché si tratta di due termini differenti pur essendo – come abbiamo visto – strettamente correlati. Per questo, cerchiamo di fare chiarezza anche a proposito del termine di notifica multe. Quest’ultimo rappresenta quel determinato lasso di tempo entro il quale il corpo che ha comminato la sanzione deve farla pervenire fisicamente (ossia notificare) al soggetto sanzionato. Nel caso in cui la multa non venga consegnata al proprio destinatario entro tale limite di tempo (90 giorni), la sanzione risulta annullata. In altri termini, se non si è ricevuta la multa, in formato cartaceo o digitale, entro tre mesi, la sanzione decade.
Il termine di notifica sussiste per le infrazioni che non vengono contestate immediatamente. Nel caso in cui, invece, nel momento dell’infrazione, si venga fermati dagli agenti di Polizia che provvedono a redigere e consegnare a mano il verbale, non c’è bisogno dell’invio per posta raccomandata della multa. Fanno eccezione le comunicazioni per i veicoli parcheggiati in sosta vietata: la velina che viene lasciata sul parabrezza non equivale ad una notifica di verbale ma deve essere seguita dalla consegna a domicilio della raccomandata.
Il termine di 90 giorni per la notifica decorre a partire dal giorno in cui l’infrazione è stata commessa. Molti comuni hanno provato a distorcere tale interpretazione, facendo decorrere – ad esempio – il termine a partire dalla successiva compilazione d’ufficio del verbale. Questo e altri approcci ‘elastici’ alla normativa sono stati invalidati dalla Corte di Cassazione, fatta eccezione per quei casi che richiedono un complesso lavoro di indagine per l’identificazione del trasgressore.
Interruzione della prescrizione multe
Come detto, il termine di prescrizione si interrompe quando la pubblica amministrazione esercita il proprio diritto di esigere il pagamento della sanzione. Vediamo nel dettaglio quali sono i casi che comportano l’interruzione dei termini:
- notifica del verbale successiva alla contestazione sul luogo
- notifica dell’ordinanza del Prefetto a seguito del ricorso da parte del trasgressore
- notifica della cartella di pagamento. Affinché la multa vada in prescrizione, devono trascorrere cinque anni dalla ricezione della cartella inviata senza che l’ente che deve riscuotere il pagamento effettui un qualsiasi ulteriore tentativo di esigere il pagamento della somma dovuta.
È bene sottolineare come, nel caso in cui non vi sia un solo debitore, uno qualsiasi degli atti sopra indicati che interrompono i termini di prescrizione della sanzioni ha lo stesso effetto anche sugli altri condebitori solidali. In altre parole, un’ingiunzione di pagamento recapitata ad un solo dei condebitori interrompe il termine di prescrizione anche per tutti gli altri.
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